Art. 6.
(Patrimonio).

      1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

          a) i beni mobili e immobili già di proprietà della Fondazione del Festival di Spoleto, sciolta ai sensi dell'articolo 1, e dell'Associazione Festival dei Due Mondi;

          b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;

          c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

      2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
      3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere

 

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alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
      4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.